Garanzie SACE e del Fondo PMI
Le garanzie SACE si muovono su due linee di intervento.
A seguire le due principali direttrici.
- Garanzie fino al 31 dicembre 2022
Da una parte, si prevede la possibilità per SACE di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2022 in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti, della durata di 6 anni, elevabile fino a 8 anni, sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.
Alle garanzie possono accedere le imprese con sede in Italia, non in difficoltà al 31 gennaio 2022 e che dimostrano che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia, ovvero che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
L’importo del prestito assistito da garanzia non sarà superiore al maggiore tra:
– il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
– il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.
La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, coprirà:
– il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
– l’80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
– il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
Le imprese che beneficiano della garanzia dovranno assumere l’impegno a non delocalizzare le produzioni.
L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.
2. Garanzia SACE a condizioni di mercato
Il secondo ordine di garanzie SACE prevista dal decreto è la garanzia a condizioni di mercato.
La garanzia sarà rilasciata da SACE, previo approvazione della Commissione Europea, su finanziamenti o titoli di debito (prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle imprese beneficiarie) anche al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l’incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l’occupazione.
La garanzia sarà rilasciata per una percentuale massima di copertura del 70% e potranno assistere finanziamenti della durata massima di 20 anni.
Fondo di garanzia PMI
Per il Fondo di garanzia PMI, il decreto prevede che fino al 31 dicembre 2022, previa approvazione della Commissione Europea, la garanzia potrà essere concessa nella misura massima del 90% in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell’energia elettrica.
L’importo massimo garantito sarà pari a 5 milioni di euro. I finanziamenti dovranno essere d’importo non superiore al minore tra:
– il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
– il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.
La garanzia sarà concessa a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori individuati dal Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.