Per capire come gestire il trattamento dell’Iva nelle commissioni dovute alle agenzie di viaggio o ai portali online, occorre inquadrare alcuni aspetti relativi, anzitutto, alle provvigioni passive corrisposte dalle strutture alberghiere. 


Per prima cosa, come specifica l’ultima nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati di Cagliari, va detto, l’attività svolta dalle agenzie o dai portali online va qualificata come una mera attività di intermediazione tra cliente finale e  struttura alberghiera, tuttavia, ciò che, in alcuni casi può creare alcune difficoltà è il corretto trattamento Iva di queste operazioni.


La disposizione normativa di riferimento, ai fini Iva, è rappresentata dall’articolo 7-ter D.P.R. n. 633/1972, che disciplina la territorialità per i cosiddetti “sevizi generici”, ossia le prestazioni di servizi che non sono disciplinate dagli articoli successivi, quali le “deroghe assolute”.

 

Aldo Cadau Studio Commerciale Cagliari

 

Secondo quanto stabilito dal già citato articoli 7-ter sono considerati territorialmente rilevanti in Italia e come tali rientranti nell’ambito applicativo dell’Iva:

• se l’operazione è eseguita a favore di un soggetto passivo d’imposta nazionale (committente italiano);
• se l’operazione è eseguita a favore di un soggetto non passivo d’imposta (nazionale o estero) e il prestatore è nazionale.


Al contrario, se il committente si trova nell’area dell’Unione europea, ad esclusione dell’Italia, la prestazione di servizi generica effettuata in Italia non è soggetta ad imposta in Italia, bensì nel Paese dell’impresa committente.

Secondo quanto indicato dalla direttiva comunitaria n. 112/2006 e dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 58/E/2009, tra le operazioni rientranti nel concetto dei c.d. “servizi generici” rientrano anche le attività di intermediazione.

Tuttavia, messi in evidenza questi concetti generali, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento delle operazioni in commento, è doveroso stabilire se l’attività di intermediazione svolta dall’agenzia viaggio rientra:

• nel concetto dei servizi generici, come sopra indicati;
• o, alternativamente, nel novero dei servizi in deroga assoluta e precisamente i servizi di cui alla lettera a) dell’articolo 7-quater che cita la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili, per i quali è
stabilità la rilevanza territoriale nel luogo di ubicazione dell’immobile.

 

A dirimere la questione è la stessa Agenzia delle Entrate, con la già citata Circolare n.58/E/2009, secondo cui non rientrano nel concetto dei servizi in deroga assoluta, l’attività di prenotazione di camere d’albergo
o di strutture analoghe.


Sotto il profilo operativo, infine, si pongono ulteriori problematiche a seconda della nazionalità del soggetto prestatore (agenzia o portale on line), in quanto:

– nel caso di agenzie o portali online nazionali, la fattura per l’attività di
intermediazione è assoggettata ad Iva nazionale;

– nel caso di agenzie o portali online stranieri è necessario operare una distinzione, utile all’individuazione degli adempimenti necessari.