Bonus pubblicità: misura unica al 50%
Disciplina unica
Con il decreto Sostegni bis si riscrive il comma 1-quater dell’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (norma istitutiva dell’agevolazione), estendendo il regime straordinario anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Le nuove disposizioni corrette prevedono ora che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, per entrambi i canali, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.
In pratica, con tale intervento si ha una disciplina unica sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti sui media radiotelevisivi, con requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo uguali.
Per i due settori, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione, con la conseguenza che:
(1)
nel 2021 possono accedere al credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
– programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
– non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020;
– che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2021;
(2)
nel 2022 possono accedere al credito di imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
– programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021;
– non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2021;
– inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2022.
Novità per gli investimenti su radio e tv
Altra novità apportata con il decreto Sostegni bis riguarda gli investimenti agevolabili. Riprendendo quanto già previsto dalla disciplina speciale per il 2020, con la nuova disposizione si ammette al credito d’imposta anche gli investimenti pubblicitari su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato.
Per il 2021 e il 2022, pertanto, il credito d’imposta spetta per le spese per campagne pubblicitarie:
– su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
– sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.
Nuova finestra
A seguito delle modifiche intervenute, il decreto Sostegni bis prevede una nuova finestra temporale per la comunicazione per l’accesso al beneficio, che si aprirà dal 1° al 30 settembre 2021.
Per espressa disposizione normativa, restano valide le comunicazioni inviate dal 1° e al 31 marzo 2021.
Si ritiene che, come avvenuto nel 2020, per le comunicazioni presentate durante il periodo 1-31 marzo 2021 il calcolo del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare le nuove condizioni, dal 1° al 30 settembre 2021, potrà sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova.
Risorse stanziate
Con il decreto Sostegni bis viene, inoltre, definito il budget disponibile per la misura. In particolare, per ognuno dei due anni 2021 e 2022, il beneficio è concesso nel limite di:
– 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line;
– 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Dall’anno 2023, per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d’anno.
Investimenti agevolabili
Restano confermati tutti gli altri aspetti non derogati, disciplinati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018).
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati:
– su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, iscritte al ROC;
– sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Sono escluse:
– le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
– le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
– le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
Il credito d’imposta, concesso in “de minimis”, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.