Qual è il trattamento Iva applicabile alle donazioni di mascherine e camici destinati agli ospedali per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19?

Per tracciare una risposta al quesito occorre capire anzitutto se i beni oggetto di donazione costituiscano o meno l’oggetto dell’attività d’impresa esercitata dal donante. Nella maggior parte dei casi, infatti, non è così. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972 – la cessione gratuita di beni che non sono oggetto dell’attività dell’impresa è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. Si tratta, in altri termini, di cessioni fuori campo Iva per carenza del requisito oggettivo (non costituiscono, cioè, cessioni di beni ai sensi dell’articolo 2 D.P.R. 633/1972).

Detto questo, come espresso anche nell’ultima nota diffusa dallo Studio Commerciale Cadau&Associati,  vanno dunque distinte delle specifiche situazioni:


➢ il caso in cui il bene ceduto gratuitamente (mascherina/camice) abbia un costo unitario non superiore a euro 50, la relativa cessione risulterà esclusa da Iva ai sensi  dell’articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972 e il diritto alla detrazione dell’Iva sul relativo acquisto di tali beni risulterà spettante a favore della S.r.l. donante, ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), D.P.R. 633/1972;


➢ il caso in cui, invece, il bene ceduto gratuitamente (mascherina/camice) abbia un costo unitario superiore a euro 50, la relativa cessione risulterà sempre esclusa da Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972 ma l’imposta assolta sull’acquisto di quei beni non sarà detraibile, per carenza del requisito di inerenza (dal momento che si tratta di beni che sono estranei all’esercizio dell’attività d’impresa esercitata dalla S.r.l. donante).

 

 

Iva Covid-19 Studio Commerciale Aldo Cadau Cagliari

 


Infine, e per completezza, si evidenzia che, secondo quanto recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2020, alle donazioni in natura di cui all’articolo 66, comma 2, D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) non può applicarsi la norma per la quale si considerano “distrutti agli effetti dell’Iva” (dunque e sempre che si tratti di beni donati che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, la cessione gratuita non è gravata da Iva e il donante mantiene il diritto alla detrazione sui relativi acquisti):


le cessioni gratuite di prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione; 


i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, n. 12), del D.P.R. 633/1972, agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.