Credito d’imposta su aumenti di capitale
Due provvedimenti assunti dal “legislatore della pandemia” sembrano non avere alcun riferimento reciproco, ma in realtà sono convergenti: il credito di imposta sugli aumenti di capitale e il finanziamento con strumenti finanziari.
Infatti, l’art. 44, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, dispone delle misure correttive temporanee perché le società di capitali trovino la strada spianata, con riferimento agli adempimenti civilistici e statutari, per assumere le opportune delibere tendenti a favorire gli aumenti di capitale sociale e l’art. 26, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, riconosce le opportune provvidenze per stimolare la capitalizzazione delle stesse società.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
La soggettività delle imprese interessate a questo provvedimento legislativo, tendente a irrobustire il patrimonio sociale è formata dai seguenti enti (Art. 26, del D.L. n. 34/2020): SPA, SAPA, SRL, SRLS, società europee di cui al Reg. CE n. 2157/2001, società cooperative, società cooperative europee, di cui al Reg. CE n. 1435/2003, che abbiano sede in Italia (Tutto questo a condizione che intervenga la specifica autorizzazione della Commissione europea).
Sono esclusi da queste agevolazioni:
- gli intermediari finanziari (Art. 162-bis, del 22 dicembre 1986, n. 917);
- i soggetti indicati nell’art. 2, comma 1, c), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
- i confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112-bis, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’art. 111, del D.Lgs. n. 385/1993;
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
- le società assicurative;
- le imprese in difficoltà, alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Comunque, rientrano tra le aziende beneficiarie del provvedimento in esame, le società “in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa”, a condizione che abbiano osservato tutti gli adempimenti contributivi e fiscali, all’interno di piani di rientro e con rateizzazione già esistenti alla data del 19 maggio 2020 (Entrata in vigore del D.L. n. 34/2020).
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