La Fattura elettronica entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. L’Agenzia delle Entrate – come specifica la nota diffusa dallo studio commerciale Aldo Cadau di Cagliari – sta cercando di ottenere un cambiamento di metodo, cioè mettere in campo una specie di fattura differita, che consenta ai professionisti di svincolarsi dal vincolo della data di emissione nel giorno stesso in cui l’operazione è stata effettuata.

Il direttore deIl’Agenzia dell’Entrate, Antonino Maggiore, durante l’audizione alla Commissione finanze della Camera, il 3 ottobre, ha parlato infatti della fatturazione differita, da inviare entro il 15esimo giorno del mese successivo, inoltre ha anche spiegato gli obiettivi dell’introduzione della fatturazione elettronica, prevista dal decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.

 

 

Fattura elettronica: quali sono gli obiettivi

  • digitalizzazione dei processi di certificazione delle cessazioni di beni e prestazioni di sevizi, ottimizzando il quadro normativo;
  • supporto agli operatori IVA durante la liquidazione dell’imposta e di predisposizione delle dichiarazioni;
  • acquisizione dei dati fiscali in forma strutturata, certa e immediata, prima dei termini di dichiarazione IVA, così da rimediare alla mancanza di dichiarazioni periodiche.

Nella prassi, l’invio della Fattura elettronica (fino ad oggi cartacea) alla controparte non avviene mai in coincidenza con il giorno di effettuazione dell’operazione (ad esempio una consegna effettuata il giorno 31 gennaio viene fatturata il 3 febbraio indicando come data di emissione 31 gennaio).

Per ovviare a tale “inconveniente” il decreto collegato stabilisce quanto segue:

  • per il primo semestre 2019 (dovrebbe trattarsi delle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione, a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa al Sdi) entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione (ad esempio, considerando un contribuente mensile, per un’operazione effettuata entro il 31 gennaio 2019 la fattura elettronica deve quindi essere trasmessa al Sdi entro il 16 febbraio 2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di gennaio).

Inoltre, è stabilita una riduzione dell’80% della sanzione in oggetto a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva(entro il 16 marzo 2019 riprendendo l’esempio proposto);

  • è previsto che la Fattura elettronica sia emessa tempestivamente se se la stessa è emessa (trasmessa al Sdi per la fattura elettronica) entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
    Laddove ci si avvalga di questa legittima “asincronia” temporale, è previsto l’obbligo di indicare nella fattura la data di effettuazione dell’operazione in quanto diversa da quella di emissione.Esemplificando: la fattura di un’operazione effettuata il 31 luglio 2019 può essere emessa (trasmessa al Sdi) entro il 10 agosto indicando nel documento (file Xml) che l’operazione è stata effettuata il 31 luglio (nessuna indicazione deve essere rispettata laddove la fattura sia emessa nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione).