I Fondi pensione e la tassazione di favore
Studio Commerciale Tributario Cagliari/Milano Cadau&Associati
Coordinatore Aldo Cadau Dottor Commercialista Revisore Legale
In attesa del nuovo Governo che dovrà riprendere il tavolo sulla fase 2 della riforma delle pensioni anche per rilanciare i fondi pensione, in considerazione dell’apertura della stagione delle dichiarazioni fiscali, è utile riepilogare quali sono i benefici che il nostro ordinamento prevede per il risparmio previdenziale. In quest quadro si inserisce la nuova comunicazione redatta dal Dottor Commercialista Aldo Cadau.
Ipotesi di deducibilità fiscale
Partendo dalla fase di contribuzione, così come previsto dall’art. 10 comma 1, lett. e-bis), delnTUIR, si ricomprendono fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo i versamenti alle forme previdenziali complementari “adeguate” al D.Lgs. n. 252/2005.
Il limite di deducibilità annuale è pari a 5.164,57 euro ricomprendendo in tale plafond i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare.
Rientrano poi nel limite di deducibilità anche i contributi relativi ai familiari fiscalmente a carico.
Si specifica nella nota a cura dello Studio Commerciale Cadau&Associati che I “lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005”(1° gennaio 2007) limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, possono, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l’incremento. Eventuali contributi versati in eccedenza rispetto al limite annuo di 5.164,57 €, se dichiarati al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, saranno esentati da tassazione in sede di erogazione della prestazione finale.
Destinazione al fondo pensione del premio di risultato.
Va ancora evidenziato il regime fiscale dei contributi in caso di destinazione a fondo pensione del premio di risultato, alla luce della legge di Bilancio 2017, riepilogata dalla circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
La premialità non è assoggettata a tassazione anche se detto contributo supera il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57 (limite incrementato, limitatamente ai primi cinque anni di contribuzione, di un importo non superiore ad euro 2.582,29 per i lavoratori di prima
occupazione).
I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57 potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57 (incrementato come sopra detto per i lavoratori di prima occupazione).
Tassazione dei rendimenti.
I rendimenti finanziari che maturano a seguito della gestione delle risorse da parte del fondo pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento anziché con aliquota del 26 per cento generalmente applicabile ai rendimenti di forme di risparmio puramente finanziario e non previdenziale.
In ogni caso, i rendimenti derivanti dall’investimento indiretto in titoli pubblici ed equiparati scontano una tassazione effettiva al 12,50 per cento.
Va ricordato come la legge di Bilancio 2017 abbia introdotto il regime degli “investimenti qualificati” in cui i fondi pensione potranno destinare fino al 5 per cento del proprio patrimonio beneficiando dell’esenzione sui redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e diversi) derivanti da tali investimenti a condizione che li detengano per almeno cinque anni.. … e delle prestazioni
Le prestazioni (100 per cento sotto forma di rendita o max 50 per cento capitale e 50 per cento rendita) beneficiano di una tassazione sostitutiva con aliquota del 15 per cento, riducibile dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo fino ad un minimo del 9 per cento.
Nel caso di premi di risultato versati al fondo pensione va ancora sottolineato come, quale ulteriore misura di favore, è previsto che l’esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica sia con riferimento alla rendita che alle altre tipologie di prestazione dei fondi pensione (anticipazioni, riscatti e RITA).
Andando alle anticipazioni, a quelle per spese sanitarie si applica una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento. Si prevede inoltre una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
La ritenuta si applica sull’importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili. Con riferimento invece alle anticipazioni per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli e quelle per ulteriori esigenze degli aderenti si applica invece la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
Passando ai riscatti, quelli parziali (nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria) e quelli totali (nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi) si applica una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta sempre di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione.
Con riferimento invece al riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione sulle somme percepite si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento.
Con riferimento alla RITA, l’intero montante destinato all’erogazione è soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9 per cento, a prescindere dal relativo periodo di maturazione.