Iva Agevolata per le manutenzioni e ristrutturazioni.
Riqualificare un immobile? Avviare dei lavori per assicurare la manutenzione della propria casa? Da oggi tutto questo è possibile anche grazie all’applicazione dell’Iva agevolata, e cioè, l’aliquota del 10% in caso di interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ovvero le unità immobiliari appartenenti alla categoria A con esclusione della classe A10.
Ma cosa significa per Iva agevolata esattamente?
Ce lo spiega la nota redatta dallo studio commerciale Aldo Cadau che nel merito specifica come l’agevolazione si applichi in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché restauro, risanamento conservativo e ristrutturazioni, anche qualora gli interventi siano estesi alle pertinenze delle unità immobiliari, quindi agli edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani di sopra destinata ad abitazioni privata. In questo caso l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% si estende alle opere che ricadono nelle parti comuni dell’edificio.
Cosa cambia dunque in termini di contratto?
L’agevolazione fiscale – specifica la nota dello studio Aldo Cadau di Cagliari – riguarda l’intero valore delle prestazioni dei servizi in base a un contratto d’appalto o d’opera, inclusi i beni impiegati. L’applicazione dell’Iva agevolata al 10% non copre invece né le prestazioni professionali né quelle rese in base a un contratto di subappalto.
Non solo. Va anche precisato che per i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinarie e laddove i beni impiegati siano significativi, l’aliquota ridotta si applica solo se il valore dei beni significativi non supera il 50% dell’intero corrispettivo.
Diversamente l’agevolazione va estesa solo alla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento o il costo del bene significativo. Per beni significativi vanno altresì intesi i pezzi interi e non anche quelli singoli o le parti di ricambio.
In base alla normativa vigente, prevista dalla circolare ministeriale 98/E/2000, per beni significativi si devono intendere ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiatura di condizionamento e di riciclo dell’aria nonché rubinetterie e sanitari da bagno e impianti di sicurezza.
Rientrano tra i beni significativi anche quelli assimilabili, ovvero una stufa a pellet utilizzata come caldaia, quindi con funzione di riscaldamento dell’acqua.
… … …
L’applicazione a regime dell’Iva agevolata è entrata in vigore con la Legge di Stabilità 2018 che ha specificato alcune parti della circolare ministeriale 98 e come tale la sua natura interpretativa esplica la propria efficacia con funzione retroattiva: significa che eventuali contestazioni mosse dal Fisco al contribuente dovranno essere abbandonate dell’Agenzia delle Entrate qualora il comportamento dello stesso contribuente si sia poi rivelato corretto in forza della nuova interpretazione giuridica. I comportamenti difformi devono però essere stati tenuti sino al 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità. Tuttavia non sono previsti rimborsi di Iva qualora sino al 31 dicembre 2017 risulti applicata una aliquota maggiore.
Sugli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione nei fabbricati a prevalente destinazione abitativa è anche intervenuta la circolazione ministeriale 15/2018, la quale ha stabilito che il valore del bene significativo deve comprendere solo il costo originario del bene e non anche il cosiddetto mark-up, cioè un eventuale rincaro su cui si applica invece l’aliquota di Iva ‘ordinaria’. Per questo in fase di fatturazione il prestatore è tenuto a indicare in maniera separata il valore dei beni significativi, il costo della manodopera e l’importo complessivo dell’operazione, visto che il mark-up non è soggetto all’agevolazione fiscale al 10%.