La rendicontazione ESG

La rendicontazione obbligatoria riguarderà le imprese quotate e di grande dimensione, tuttavia inevitabilmente gli obblighi futuri ricadranno in modo indiretto sulle PMI della filiera, le quali si troveranno ad adeguarsi alla disclosure delle informazioni sulla sostenibilità in virtù del fatto che il sistema bancario si sta attrezzando per acquisire informazioni ESG dall’impresa per tenerne conto nell’erogazione dei finanziamenti.



La gestione strategica di tali aspetti ESG diventeranno condizione di esistenza per tutti.

 

Introduzione

 

La rendicontazione ESG è lo strumento che consente di valutare i risultati ottenuti dal management dall’applicazione di un modello di sviluppo sostenibile.

Tale rendicontazione è organizzata in un unico documento, il bilancio sociale o bilancio di sostenibilità che espone, per gli argomenti individuati dalla normativa, i dati non finanziari, seguendo linee guida specifiche che permettono di valutare l’impatto ESG delle strategie adottate dall’azienda e di paragonarlo nell’ambito di aziende similari.

In assenza di bilancio sociale, le informazioni saranno riportate nella relazione sulla gestione.

La normativa che regola le informazioni adatte per la rendicontazione dei dati non finanziari

 

In Italia il D.Lgs. 254/2016, che ha introdotto l’obbligo di rendicontazione non finanziaria, prevede che tale rendicontazione possa essere resa nella relazione sulla gestione oppure in un documento a parte: il bilancio di sostenibilità.

 

 

Cadau Aldo Studio Cadai rendicontazione

 

 

 

Sul punto, il legislatore italiano ha chiarito i contenuti di alcuni concetti specificando, per esempio, la natura dell’informativa da rendere per le tematiche generali richiamate dalla direttiva europea, in particolare, sui temi sociali e ambientali, informazioni riguardanti:

  • l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche;
  • le emissioni di gas serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
  • l’impatto dell’azienda sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza associato ai propri fattori di rischio ambientale e sociale;
  • gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale con particolare riguardo alle azioni poste in essere per garantire la parità di genere, alle misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, alle modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali(d), le misure e le azioni a garanzia del rispetto dei diritti umani al fine di prevenire e evitare violazioni e atteggiamenti discriminatori;
  • le azioni e gli strumenti posti in essere per la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva.

 

La rendicontazione deve essere formulata secondo il principio “comply or explain”, ossia l’azienda che non avesse adottato alcuna politica in merito ad una delle tematiche previste dalla normativa, deve spiegare in modo chiaro il motivo di tale scelta.


Con riferimento alla rendicontazione minima richiesta, la direttiva europea, ripresa dalla normativa italiana, prevede che il documento debba almeno riportare: una breve descrizione del business model;

  • una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito ai predetti aspetti ESG (Environment, Social, Governance);
  • il risultato di tali politiche;
  • i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa., facendo anche riferimento, se opportuno ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti;
  • le relative modalità di gestione del rischio adottate dall’impresa;
  • key perfomance indicator di carattere non finanziario pertinenti alla specifica attività dell’impresa;
  • una descrizione della politica adottata in materia di diversità e come è stata applicata all’interno degli organi di amministrazione, gestione e controllo;
  • gli standard di riferimento utilizzati per redigere la rendicontazione non finanziaria.

 

La tematica di fondamentale importanza, una volta definiti gli ambiti da approfondire, è rappresentata dall’individuazione dei metodi di misurazione delle performance che consentano di valorizzare gli impatti di uno sviluppo sostenibile e di comparare i risultati ottenuti fra le diverse aziende.

 

La responsabilità della redazione della DNF

 

La responsabilità della redazione della Dichiarazione dei dati non finanziari (“DNF”) è attribuita agli amministratori.

 

Nella normativa nazionale, fra i doveri del collegio sindacale rientra anche il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni stabilite per la redazione del documento e ne deve riferire all’assemblea nell’ambito della sua relazione annuale. Inoltre, il legislatore ha stabilito che il soggetto incaricato alla revisione legale del bilancio debba (i) verificare l’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione, dandone atto nella propria relazione con il giudizio sul bilancio d’esercizio e debba (ii) valutare la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal D.Lgs. 254/2016 con l’emissione di una apposita relazione.