La fattura elettronicacome ricorda la nota dello studio commerciale Aldo Cadau – è quello strumento emesso o ricevuto in qualsiasi formato elettronico, tale da rendere il documento inalterabile. Le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione (DM 3.4.2013 n. 55) e quelle emesse fra privati devono essere necessariamente generate nel formato XML (eXstensible Markup Language).

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria, la principale distinzione fra la fattura elettronica e quella cartacea risiede nella circostanza che la prima può definirsi tale se viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario in formato elettronico.

Non possono quindi considerarsi “elettroniche” le fatture che, pur create in tale formato, tramite uno specifico software, siano inviate e ricevute in formato cartaceo.

 

Studio commerciale Aldo Cadau Cagliari

 

L’obbligo – specifica la nota dello studio commerciale Aldo Cadau non riguarderà soltanto le operazioni c.d. “Business to Business” (B2B), effettuate verso altri soggetti passivi (imprenditori, artisti e professionisti), ma anche quelle c.d. “Business to Consumer” (B2C), poste in essere nei confronti di cessionari e committenti privati.

Soggetti esonerati

Non sono tenuti all’obbligo di fattura elettronica:

– i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
– i soggetti che hanno aderito al regime “forfetario” di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.

 

Operazioni esonerate

L’obbligo di fattura elettronica non è esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali sarà previsto una nuova comunicazione chiamata “esterometro”.
E’ comunque facoltativo trasmettere fatture elettroniche all’estero.

 

QR-Code

Grazie a un apposito servizio web dell’Agenzia delle Entrate, è possibile generare un codice a barre bidimensionale, QR-Code, contenente i dati anagrafici, il numero di partita IVA e l’indirizzo “telematico” del cessionario/committente. Il QR-Code potrà essere mostrato dal destinatario della fattura all’emittente, al fine di consentire a quest’ultimo di acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i propri dati identificativi IVA.

 

Studio Commerciale Aldo Cadau Cagliari

 

Il QR-Code può essere generato direttamente dal soggetto passivo o da un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, delegato attraverso le funzionalità rese disponibili agli utenti Fisconline o Entratel, all’interno della loro area riservata o mediante presentazione di apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Accedendo al portale “Fatture e corrispettivi”, sezione “Generazione QR Code”, si potrà optare per la generazione del codice in formato PDF o in formato immagine.

Il codice, al momento della predisposizione della fattura, stampato su carta, se ottenuto in formato PDF, o salvato su smartphone o tablet, se in formato immagine, potrà essere mostrato ai fornitori che, attraverso appositi lettori, potranno acquisire automaticamente le informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e il suo indirizzo telematico.